Se il trasgressore eccepisce la non perfetta funzionalità dell’autovelox con specifiche e dettagliate argomentazioni tecniche, senza che queste siano altrettanto validamente controdedotte dall’organo accertatore, allora il rilevamento non può ritenersi pienamente attendibile: in dubbio pro reo.
Nella fattispecie il presunto contravventore si difendeva facendo leva sul principio di funzionamento del velomatic 512. Emettendo questo strumento una serie di raggi laser, sia per determinare la posizione del veicolo sia per rilevarne la velocità, se questi non sono proiettati perpendicolarmente rispetto al suolo, la distanza tra le fotocellule si riduce e la velocità misurata risulta maggiore di quella reale.
Su queste basi l’automobilista chiedeva la certezza del posizionamento in piano dell’apparecchio elettronico, che il Comune non offriva, limitandosi invece ad affermare verbalmente la perfetta funzionalità dello strumento.
Per l’annullamento del verbale il giudicante ha tratto il proprio convincimento anche da altre circostanze, come dal fatto che:
- nel verbale non v’era riferimento all’autotest da eseguirsi prima dell’uso, né al posizionamento "a bolla" né al perfetto funzionamento;
- l’autovelox era stato collocato all’interno dell’auto di servizio parcheggiata su strada sterrata e accidentata, pertanto la misurazione della velocità poteva essere stata alterata anche dalle vibrazioni generate dal transito dei veicoli, specialmente da quelli pesanti.
Da rilevare, infine, che il giudice di pace di Maddaloni (sentenza del 10 aprile 2008) ha colto l’occasione per puntualizzare l’essenzialità della manutenzione costante degli strumenti elettronici di rilevamento, in quanto la funzionalità di essi può essere falsata da molti eventi, ad esempio cadute di tensione nell’alimentazione, urti, vibrazioni, shock termici, usura dei componenti, eccetera.
Nella fattispecie il presunto contravventore si difendeva facendo leva sul principio di funzionamento del velomatic 512. Emettendo questo strumento una serie di raggi laser, sia per determinare la posizione del veicolo sia per rilevarne la velocità, se questi non sono proiettati perpendicolarmente rispetto al suolo, la distanza tra le fotocellule si riduce e la velocità misurata risulta maggiore di quella reale.
Su queste basi l’automobilista chiedeva la certezza del posizionamento in piano dell’apparecchio elettronico, che il Comune non offriva, limitandosi invece ad affermare verbalmente la perfetta funzionalità dello strumento.
Per l’annullamento del verbale il giudicante ha tratto il proprio convincimento anche da altre circostanze, come dal fatto che:
- nel verbale non v’era riferimento all’autotest da eseguirsi prima dell’uso, né al posizionamento "a bolla" né al perfetto funzionamento;
- l’autovelox era stato collocato all’interno dell’auto di servizio parcheggiata su strada sterrata e accidentata, pertanto la misurazione della velocità poteva essere stata alterata anche dalle vibrazioni generate dal transito dei veicoli, specialmente da quelli pesanti.
Da rilevare, infine, che il giudice di pace di Maddaloni (sentenza del 10 aprile 2008) ha colto l’occasione per puntualizzare l’essenzialità della manutenzione costante degli strumenti elettronici di rilevamento, in quanto la funzionalità di essi può essere falsata da molti eventi, ad esempio cadute di tensione nell’alimentazione, urti, vibrazioni, shock termici, usura dei componenti, eccetera.