La violazione del codice della strada per eccesso di velocità, quando rilevata esclusivamente con apparecchiatura elettronica, è inattendibile se la prova fotografica ritrae due veicoli in movimento.
Lo ha stabilito il giudice di pace di Bari (sentenza n. 4344 del 14 giugno 2008, sezione V), che ha accolto l’opposizione presentata dall’automobilista contravvenzionato, annullando il verbale di accertamento elevato dalla polizia municipale per violazione dell’articolo 142 comma 9° C.d.S.
Per invalidare la sanzione irrogata l’intimato aveva opposto numerosi motivi di doglianza, tra questi la violazione delle norme sulla riservatezza dei dati personali, l’omessa contestazione immediata, la mancata esibizione della documentazione relativa all’intero procedimento e l’inaffidabilità dell’accertamento remoto eseguito senza la presenza di pubblico ufficiale.
Il giudicante ha ritenuto fondato il ricorso ed ha annullato la contravvenzione perché dall’esame della documentazione fotografica della presunta infrazione, scattata dal velomatic 512 e depositata in giudizio dal comune di Bari, risultava la presenza di due autovetture che procedevano in direzioni contrapposte. Di conseguenza diveniva impossibile stabilire con certezza a quale delle due macchine in transito era riferibile l’eccesso di velocità.
Inoltre ha affermato che, in tali casi, è plausibile sostenere che nessuna delle due autovetture abbia superato il limite di velocità, perché non è escluso che le velocità raggiunte da entrambe si siano cumulate, non essendo garantito che lo strumento di rilevamento riesca ad escludere uno dei mezzi dal rilievo mentre misura la velocità dell’altro.
Lo ha stabilito il giudice di pace di Bari (sentenza n. 4344 del 14 giugno 2008, sezione V), che ha accolto l’opposizione presentata dall’automobilista contravvenzionato, annullando il verbale di accertamento elevato dalla polizia municipale per violazione dell’articolo 142 comma 9° C.d.S.
Per invalidare la sanzione irrogata l’intimato aveva opposto numerosi motivi di doglianza, tra questi la violazione delle norme sulla riservatezza dei dati personali, l’omessa contestazione immediata, la mancata esibizione della documentazione relativa all’intero procedimento e l’inaffidabilità dell’accertamento remoto eseguito senza la presenza di pubblico ufficiale.
Il giudicante ha ritenuto fondato il ricorso ed ha annullato la contravvenzione perché dall’esame della documentazione fotografica della presunta infrazione, scattata dal velomatic 512 e depositata in giudizio dal comune di Bari, risultava la presenza di due autovetture che procedevano in direzioni contrapposte. Di conseguenza diveniva impossibile stabilire con certezza a quale delle due macchine in transito era riferibile l’eccesso di velocità.
Inoltre ha affermato che, in tali casi, è plausibile sostenere che nessuna delle due autovetture abbia superato il limite di velocità, perché non è escluso che le velocità raggiunte da entrambe si siano cumulate, non essendo garantito che lo strumento di rilevamento riesca ad escludere uno dei mezzi dal rilievo mentre misura la velocità dell’altro.