In tema di sanzioni amministrative il contraddittorio, tra l’autorità amministrativa e il ricorrente che l’abbia richiesto, costituisce un obbligo per la prima e una garanzia per il secondo (il cittadino), pertanto l’ordinanza prefettizia che ingiunge il pagamento di una sanzione è nulla senza la previa audizione richiesta con ricorso dall’interessato.
Vistosi recapitare un verbale di accertamento per violazione dell’articolo 142 comma 8° C.d.S., il contravventore proponeva ricorso al Prefetto chiedendo, in tale sede amministrativa, anche di essere ascoltato per una difesa più completa e per esporre meglio le proprie ragioni.
L’ufficio territoriale di governo, nel respingere l’opposizione, ometteva di convocare il ricorrente violando così il codice della strada che con l’articolo 204 impone, quando richiesta, la convocazione personale a tutela del diritto di difesa del trasgressore nella fase amministrativa.
Quindi l’automobilista, data la palese violazione di legge, ricorreva al giudice di pace per l’annullamento dell’ordinanza-ingiunzione. Il magistrato, tuttavia, confermava la validità del provvedimento prefettizio, asserendo che l’omessa audizione del contravvenzionato, anche quando da questo richiesta, non inficia il procedimento amministrativo.
L’automobilista, certo di avere la legge dalla propria parte, non si dava per vinto e, contro la decisione del giudice di merito, presentava ricorso in Cassazione.
La suprema Corte infatti ne accoglieva l’opposizione originaria (sentenza n. 13622 del 11 giugno 2009, civile, sezione II) e annullava l’ordinanza del Prefetto precisando che, in materia di sanzioni amministrative, la mancata convocazione dell’interessato da parte della prefettura, prima ancora del codice stradale, viola un più generale principio procedimentale sancito dall’articolo 18 della legge 689 del 1981 (cfr. anche Cass. 4019/07, 3400/05, 13505/04, 11937/03, 10911/98, 8758/96, 5554/95, 1880/93, 10658/92, 1344/92 e 4266/90).
Vistosi recapitare un verbale di accertamento per violazione dell’articolo 142 comma 8° C.d.S., il contravventore proponeva ricorso al Prefetto chiedendo, in tale sede amministrativa, anche di essere ascoltato per una difesa più completa e per esporre meglio le proprie ragioni.
L’ufficio territoriale di governo, nel respingere l’opposizione, ometteva di convocare il ricorrente violando così il codice della strada che con l’articolo 204 impone, quando richiesta, la convocazione personale a tutela del diritto di difesa del trasgressore nella fase amministrativa.
Quindi l’automobilista, data la palese violazione di legge, ricorreva al giudice di pace per l’annullamento dell’ordinanza-ingiunzione. Il magistrato, tuttavia, confermava la validità del provvedimento prefettizio, asserendo che l’omessa audizione del contravvenzionato, anche quando da questo richiesta, non inficia il procedimento amministrativo.
L’automobilista, certo di avere la legge dalla propria parte, non si dava per vinto e, contro la decisione del giudice di merito, presentava ricorso in Cassazione.
La suprema Corte infatti ne accoglieva l’opposizione originaria (sentenza n. 13622 del 11 giugno 2009, civile, sezione II) e annullava l’ordinanza del Prefetto precisando che, in materia di sanzioni amministrative, la mancata convocazione dell’interessato da parte della prefettura, prima ancora del codice stradale, viola un più generale principio procedimentale sancito dall’articolo 18 della legge 689 del 1981 (cfr. anche Cass. 4019/07, 3400/05, 13505/04, 11937/03, 10911/98, 8758/96, 5554/95, 1880/93, 10658/92, 1344/92 e 4266/90).