BOLLO PER LE VENTENNALI CON AUTOCERTIFICAZIONE SENZA ASI.
Sono sempre più numerose le commissioni tributarie che accolgono i ricorsi dei contribuenti che si sono avvalsi della autocertificazione per l’applicazione della legge 63/342/2000 comma 3 per l’esenzione della tassa di possesso.
L’ ultima sentenza della commissione tributaria di Bologna (207/12/08 del 9/7/2008) e quelle precedenti di Ancona (N.180/02/08) e di Perugia (N. 39/1/2009 confermano il diritto all’esenzione della ultraventennali dietro autocertificazione ribadendo che è incostituzionale (art.18) essere obbligati ad aderire ad una associazione privata (ASI) che si sostituisce senza titolo ad un ufficio impositore pubblico rilasciando in regime di monopolio certificati di agevolazione fiscale.
Per evitare il tributo è necessario fare ricorso entro 60 giorni dichiarando che il veicolo targa …..e costruito il ….. è di interesse storico e collezionistico e non viene usato per fini professionali ai sensi della legge 342/2000 art.63 comma 2 come risulta dalla sentenza della commissione tributaria di Bologna (N.207/12/08 del 9/7/2008) che definisce la corretta interpretazione della legge citata.
La federconsumatori offre su tutto il territorio nazionale il patrocinio legale con il semplice rimborso delle spese associative.
Sono sempre più numerose le commissioni tributarie che accolgono i ricorsi dei contribuenti che si sono avvalsi della autocertificazione per l’applicazione della legge 63/342/2000 comma 3 per l’esenzione della tassa di possesso.
L’ ultima sentenza della commissione tributaria di Bologna (207/12/08 del 9/7/2008) e quelle precedenti di Ancona (N.180/02/08) e di Perugia (N. 39/1/2009 confermano il diritto all’esenzione della ultraventennali dietro autocertificazione ribadendo che è incostituzionale (art.18) essere obbligati ad aderire ad una associazione privata (ASI) che si sostituisce senza titolo ad un ufficio impositore pubblico rilasciando in regime di monopolio certificati di agevolazione fiscale.
Per evitare il tributo è necessario fare ricorso entro 60 giorni dichiarando che il veicolo targa …..e costruito il ….. è di interesse storico e collezionistico e non viene usato per fini professionali ai sensi della legge 342/2000 art.63 comma 2 come risulta dalla sentenza della commissione tributaria di Bologna (N.207/12/08 del 9/7/2008) che definisce la corretta interpretazione della legge citata.
La federconsumatori offre su tutto il territorio nazionale il patrocinio legale con il semplice rimborso delle spese associative.