I veri limiti di velocità su strade e autostrade.
Le sanzioni dopo la legge 160 del 2 ottobre 2007
e la nuova fascia oltre 40 e fino a 60 km/h, aggiornati, da ultimo, con gli aumenti introdotti dalla della legge 15 luglio 2009, n. 94, con l'applicazione del 5% di tolleranza e i punti sottratti dalla patente.
(1) Commi le cui sanzioni edittali non sono soggette a variazione ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.M. interministeriale 17.12.2008 (G.U. n. 303 del 30.12.2008)
(2) Ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 195, come introdotto dall'articolo 3, comma 55, lett. c), legge 15.07/2009, n. 94, in vigore dall'8.08.2009 (G.U. n. 170 del 24.07.2009), le sanzioni edittali sono aumentate di un terzo se le violazioni sono commesse dopo le ore 22 e prima delle ore 7.
(*) Le velocità indicate in tabella sono da intendersi velocità accertate, alle quali va detratta la tolleranza del 5%, e in ogni caso con una detrazione non inferiore a 5 km/h:
(esempio 1: strada ordinaria, limite km/h 50: velocità rilevata dall'organo accertatore, km/h. 55 - 5% (km/h 2,75, arrotondati a km/h 5)= 50 km/h. (velocità uguale al limite massimo imposto: Nessuna violazione)
(esempio 2: autostrada, limite 130 km/h: velocità rilevata dall'organo accertatore, km/h 136 - 5% (km/h 6,= km/h 129,20 (velocità inferiore al limite massimo stabilito - nessuna sanzione).
Si tenga altresì in considerazione che le velocità indicate nei verbali di contestazione notificati dall'organo accertatore sono, di norma, già al netto della tolleranza. Per cui, per conoscere quale fosse la reale velocità accertata, là dove non indicata, si deve - con procedimento inverso a quello seguito dalle forze di polizia - aggiungere il 5%.
(**) Oltre alla sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per il periodo indicato in tabella, consegue anche il provvedimento di inibizione alla guida del veicolo, nella fascia oraria che va dalle ore 22,00 alle ore 7,00 del mattino, per i tre mesi successivi alla restituzione della patente di guida.
Inoltre, se il titolare di patente commette una ulteriore violazione nel corso del biennio, la sospensione della patente è da 8 a 18 mesi.
(..) Se il titolare di patente incorre in una ulteriore violazione nel corso di un biennio, la sanzione accessoria è la revoca della patente.
Nota: La violazione di una delle disposizioni di cui ai commi su indicati , commessa dopo le ore 20,00 e prima delle ore 7,00. determina, per effetto dell'art. 6-bis, introdotto dalla L. 160/2007, di conversione, con modificazioni, del Dl 117/2007, l'applicazione di una ulteriore sanzione amministrativa aggiuntiva pari ad euro 200,00 (duecento/00).
*** Attenzione! Il limite di 150 km/h pur essendo previsto dalla legge in particolari autostrade, sino ad oggi non è stato adottato da nessun gestore autostradale.
Nota: dal 1° ottobre 2003, per le violazioni commesse entro i primi 3 anni dal rilascio della patente di guida a chi non sia già in possesso di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella tabella sono raddoppiati.
Le sanzioni dopo la legge 160 del 2 ottobre 2007
e la nuova fascia oltre 40 e fino a 60 km/h, aggiornati, da ultimo, con gli aumenti introdotti dalla della legge 15 luglio 2009, n. 94, con l'applicazione del 5% di tolleranza e i punti sottratti dalla patente.
(1) Commi le cui sanzioni edittali non sono soggette a variazione ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.M. interministeriale 17.12.2008 (G.U. n. 303 del 30.12.2008)
(2) Ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 195, come introdotto dall'articolo 3, comma 55, lett. c), legge 15.07/2009, n. 94, in vigore dall'8.08.2009 (G.U. n. 170 del 24.07.2009), le sanzioni edittali sono aumentate di un terzo se le violazioni sono commesse dopo le ore 22 e prima delle ore 7.
(*) Le velocità indicate in tabella sono da intendersi velocità accertate, alle quali va detratta la tolleranza del 5%, e in ogni caso con una detrazione non inferiore a 5 km/h:
(esempio 1: strada ordinaria, limite km/h 50: velocità rilevata dall'organo accertatore, km/h. 55 - 5% (km/h 2,75, arrotondati a km/h 5)= 50 km/h. (velocità uguale al limite massimo imposto: Nessuna violazione)
(esempio 2: autostrada, limite 130 km/h: velocità rilevata dall'organo accertatore, km/h 136 - 5% (km/h 6,= km/h 129,20 (velocità inferiore al limite massimo stabilito - nessuna sanzione).
Si tenga altresì in considerazione che le velocità indicate nei verbali di contestazione notificati dall'organo accertatore sono, di norma, già al netto della tolleranza. Per cui, per conoscere quale fosse la reale velocità accertata, là dove non indicata, si deve - con procedimento inverso a quello seguito dalle forze di polizia - aggiungere il 5%.
(**) Oltre alla sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per il periodo indicato in tabella, consegue anche il provvedimento di inibizione alla guida del veicolo, nella fascia oraria che va dalle ore 22,00 alle ore 7,00 del mattino, per i tre mesi successivi alla restituzione della patente di guida.
Inoltre, se il titolare di patente commette una ulteriore violazione nel corso del biennio, la sospensione della patente è da 8 a 18 mesi.
(..) Se il titolare di patente incorre in una ulteriore violazione nel corso di un biennio, la sanzione accessoria è la revoca della patente.
Nota: La violazione di una delle disposizioni di cui ai commi su indicati , commessa dopo le ore 20,00 e prima delle ore 7,00. determina, per effetto dell'art. 6-bis, introdotto dalla L. 160/2007, di conversione, con modificazioni, del Dl 117/2007, l'applicazione di una ulteriore sanzione amministrativa aggiuntiva pari ad euro 200,00 (duecento/00).
*** Attenzione! Il limite di 150 km/h pur essendo previsto dalla legge in particolari autostrade, sino ad oggi non è stato adottato da nessun gestore autostradale.
Nota: dal 1° ottobre 2003, per le violazioni commesse entro i primi 3 anni dal rilascio della patente di guida a chi non sia già in possesso di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella tabella sono raddoppiati.